Il decreto legislativo del 1992, che va ad applicare le direttive 89/395-396/CEE e a cui si sono succedute modifiche, mediante l’accompagnamento di relative circolari, riporta le dovute disposizione legislative in tema di integratori alimentari. Ogni integratore alimentare deve essere adeguatamente accompagnato da una giusta etichettatura. L’articolo 6 si concentra in modo particolare sulle procedure che disciplinano l’etichettatura degli integratori alimentari. Secondo quanto previsto dalla legge dedicata, l’etichetta deve riportare la dicitura “integratore alimentare” o suoi sinonimi, cioè “complemento alimentare” oppure “supplemento alimentare”. Inoltre, l’etichetta non dovrà riportare elementi o riferimenti che possano richiamare benefici terapeutici o curativi da parte dell’integratore alimentare, come del resto non dovrà asserire che una dieta sana, eterogenea ed equilibrata non basti per garantire la completa assunzione di tutte le sostanze nutritive necessarie all’organismo.

Un’etichetta conforme alla legge vigente dovrà riportare le seguenti informazioni: il nome dei diversi componenti; la dose giornaliera raccomandata; le indicazioni utili ad evitare un’assunzione eccessiva dell’integratore; una giusta chiarificazione che riposti come il prodotto non rappresenti un sostitutivo della dieta sebbene si parli di dieta sirt; la dicitura “tenere fuori dalla portata dei bambini”; tutti effetti fisiologici e nutritivi, di cui l’integratore è dotato. Inoltre, non dovrà mancare un’indicazione quantitativa rispetto alla dose giornaliera raccomandata e qualitativa rispetto alle sostanze, nutritive o con effetto nutritivo, che l’integratore contiene. Un integratore potrà essere messo in commercio unicamente rispettando le disposizione contenute nell’articolo 10 del Decreto Legge 169/2004. Secondo questo Decreto Legge, la vendita dell’integratore dovrà essere preceduta dalla notifica del Ministero della Sanità, attraverso cui si indicheranno il modello del prodotto e la relativa etichettatura. Una diversa procedura dovrà essere seguita per gli integratori che avranno provenienza da paesi terzi. In questo caso, invece, la commercializzazione sarà autorizzata solo quando saranno trascorsi almeno 90 giorni dalla notifica da parte del Ministero e, soprattutto, se dal Ministero non giungeranno indicazioni contrarie sul prodotto. Infatti, qualora lo ritenga necessario, il Ministero della Sanità potrà richiedere ulteriori informazioni o approfondimenti per poter effettuare una migliore valutazione e dare indicazioni su modifiche e avvertenze da riportare in etichetta. Infatti, se il Ministero valuta come pericolosi per la salute collettiva gli integratori o i componenti da cui è costituito potrà vietarne la vendita e la commercializzazione di rimedi naturali contro l’infarto. Ogni decisione ed iniziativa dovrà essere condivisa con la Commissione Europea. Infine, i prodotti che avranno ottenuto la giusta approvazione saranno inseriti in un registro, che il Ministero della Salute sottoporrà a pubblicazione ed aggiornamento costante.

 

 

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